Responsabilità sanitaria
Calcolo del danno iatrogeno differenziale
Quantifica il maggior danno biologico permanente quando una condotta sanitaria abbia aggravato una menomazione che sarebbe comunque residuata.
Inserisci i valori già accertati
Le due percentuali devono risultare da una valutazione medico-legale. Lo strumento non le determina e non valuta la responsabilità sanitaria.
La TUN si applica agli eventi successivi al 5 marzo 2025.
Per il 2026 si applica il punto base ufficiale vigente ai più recenti coefficienti TUN ufficiali disponibili, pubblicati con il D.M. 10 dicembre 2025.
Postumi complessivi dopo la stabilizzazione.
Quella che sarebbe residuata anche con una prestazione sanitaria corretta.
Questa versione accetta entrambe le invalidità tra il 10% e il 100%. I casi anteriori o con una delle percentuali inferiore al 10% richiedono un diverso criterio tabellare e non vengono stimati automaticamente.
Dati da verificare. Controlla data, età e percentuali sulla documentazione del caso e sulle fonti vigenti prima di utilizzare il risultato.
Danno biologico differenziale
30 × 988,45 € × 5,39275 × 0,692 = 110.660 €
15 × 988,45 € × 3,5123 × 0,692 = 36.037 €
110.660 € − 36.037 € = 74.623 €
Il calcolo sottrae i due valori monetari. Non monetizza come danno autonomo la semplice differenza di 15 punti.
Dati e risultato da verificare. La stima dipende dall’esattezza dei dati inseriti e non può essere usata come liquidazione senza verifica medico-legale, giuridica e tabellare aggiornata.
Il criterio corretto
Prima si monetizzano le invalidità, poi si sottraggono gli importi
Il danno differenziale non coincide con la semplice differenza aritmetica tra le percentuali. Il valore economico del punto cresce più che proporzionalmente con l’invalidità e diminuisce in funzione dell’età.
Lo strumento applica il valore del primo punto, il coefficiente biologico e il coefficiente per età della Tabella Unica Nazionale; determina separatamente i due montanti e ne calcola la differenza.
Fonti e limiti
Calcolo fondato sul D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, sugli allegati aggiornati dal D.M. 10 dicembre 2025 e sul valore del primo punto aggiornato dal D.M. 20 luglio 2026. La TUN riguarda gli eventi successivi alla sua entrata in vigore. Il metodo della differenza monetaria è coerente con Cass. civ., sez. III, ord. 1 dicembre 2025, n. 31378.
Trasparenza sull’aggiornamento 2026. Al 3 settembre 2026 il MIMIT indica € 988,45 come valore del primo punto, mentre l’ultimo allegato completo pubblicato per le macrolesioni è quello del D.M. 10 dicembre 2025. La modalità 2026 usa quindi il valore-base vigente con gli ultimi coefficienti ufficiali disponibili; non viene presentata come una nuova tabella completa ministeriale.
Dati e risultato devono sempre essere verificati. Il risultato è una elaborazione matematica informativa, non una liquidazione giudiziale. Non comprende danno morale, personalizzazione, invalidità temporanea, interessi, rivalutazione o altre voci; non sostituisce la valutazione medico-legale e giuridica del caso concreto né il controllo delle fonti vigenti.