Termini e prescrizione
Calcolo termini processuali amministrativi
Computo dei termini in giorni, in avanti o a ritroso, con giorni liberi, sospensione feriale e adeguamento della scadenza alle festività.
Termini espressi in giorni
Imposta il computo
Inserisci il termine già individuato nella norma o nel provvedimento. Per atti compiuti fuori udienza, con date iniziale e finale dal 2025 al 2035. Le date future sono proiezioni secondo le regole verificate il 5 settembre 2026.
Non trasformare un termine in mesi o anni in un numero fisso di giorni. Il calendario non comprende sospensioni straordinarie o provvedimenti specifici del procedimento.
Risultato del computo
Compila data, giorni, sospensione feriale e calendario. Entrambe le date devono rientrare nel periodo 2025–2035; i giorni devono essere interi da 1 a 730.
Nel processo amministrativo il sabato determina la proroga dei termini in avanti; a ritroso resta utile. Se il termine a ritroso cade di domenica, può quindi anticiparsi al sabato.
Dati e risultato devono sempre essere verificati. Il calcolo è informativo e non sostituisce l’esame della documentazione e delle norme applicabili al caso concreto.
Metodo trasparente
Ogni passaggio del calendario è visibile
Il giorno iniziale non si conta. I sabati, le domeniche e le festività intermedie si contano normalmente. Se il termine è espresso in giorni liberi, vengono esclusi entrambi gli estremi: la distanza richiesta aumenta di un giorno. Il numero indicato deve essere quello effettivamente previsto per il tuo atto, dopo aver verificato eventuali riduzioni o abbreviazioni.
Se selezioni la sospensione feriale, il conteggio salta i giorni dal 1° al 31 agosto. Se la data iniziale è in agosto, nel computo in avanti il primo giorno utile al conteggio è il 1° settembre. Il calcolo a ritroso conserva l’intervallo richiesto anticipando, quando necessario, la scadenza.
L’art. 52 c.p.a. distingue le due direzioni: in avanti il sabato e il festivo comportano proroga; a ritroso si anticipa solo in caso di giorno festivo. Il sabato, quindi, resta utile nei termini a ritroso.
Esempio senza sospensione feriale: 10 giorni ordinari a ritroso dal 20 gennaio 2026 portano al 10 gennaio, sabato. Nell’amministrativo la scadenza resta sabato 10 gennaio. Con 10 giorni liberi il risultato è il 9 gennaio.
Per il rito ordinario, l’art. 73 c.p.a. prevede il deposito di documenti fino a 40 giorni liberi, memorie fino a 30 e repliche fino a 20 prima dell’udienza. Prima di usare tali numeri verifica il rito, le condizioni del deposito e gli eventuali termini dimezzati: lo strumento non individua automaticamente il termine applicabile.
Fonti e limiti
Copertura: termini espressi in giorni, con estremi nel periodo 2025–2035; massimo 730 giorni. Non tratta termini a ore, mesi o anni, termini sostanziali di prescrizione o decadenza, né individua la decorrenza giuridica di notificazioni e comunicazioni. Non stabilisce l’orario limite di un deposito telematico.
La sospensione feriale non si applica alla fase cautelare, ai sensi dell’art. 54, comma 3, c.p.a. Verifica inoltre i riti speciali e le eventuali discipline derogatorie. L’opzione deve essere scelta espressamente prima di ottenere il risultato.
Sono considerate le domeniche e le festività nazionali, incluso il 4 ottobre dal 2026, oltre al lunedì dell’Angelo. Per Roma è disponibile l’aggiunta del 29 giugno. Non sono inserite altre ricorrenze patronali, chiusure degli uffici, sospensioni straordinarie o provvedimenti del singolo procedimento. Regole verificate il 5 settembre 2026: le date future presuppongono che rimangano invariate.
Dati e risultato devono sempre essere verificati. Il calcolo è informativo e non sostituisce l’esame della documentazione e delle norme applicabili al caso concreto.