Articolo 1284 del codice civile
Calcolo degli interessi legali
Inserisci capitale e date: il periodo viene suddiviso automaticamente secondo i diversi saggi legali succedutisi nel tempo.
Interessi al saggio legale
Il calcolo segmenta automaticamente il periodo ogni volta che cambia il tasso stabilito ai sensi dell’art. 1284 c.c.
Il giorno iniziale non produce interessi.
Il giorno finale è compreso nel conteggio.
Interesse semplice, senza capitalizzazione: capitale × tasso × giorni ÷ 36.500. Sono gestiti i tassi dal 21 aprile 1942 al 31 dicembre 2026.
Interessi maturati
Capitale10.000,00 €
02/01/2024 – 31/12/2024 · 365 gg · 2,5%250,00 €
01/01/2025 – 31/12/2025 · 365 gg · 2%200,00 €
01/01/2026 – 05/09/2026 · 248 gg · 1,6%108,71 €
Interessi complessivi558,71 €
Dati e risultato da verificare. Il calcolo non applica rivalutazione monetaria, anatocismo, interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 o il saggio maggiorato collegato alla domanda giudiziale.
Metodo trasparente
Calcolo semplice, analitico e verificabile per ciascun tasso
Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla data iniziale e comprendono il giorno finale. Per ogni segmento temporale viene applicata la formula capitale × tasso × giorni ÷ 36.500; gli interessi non vengono sommati al capitale nei periodi successivi.
Il tasso per il 2026 è pari all’1,60% annuo, secondo il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 10 dicembre 2025. Lo strumento conserva separatamente ogni periodo, così che il risultato possa essere controllato riga per riga.
Fonti e limiti
Questo calcolo riguarda esclusivamente il saggio legale ordinario. Non stabilisce la decorrenza giuridica del credito e non applica automaticamente rivalutazione, interessi compensativi, interessi moratori nelle transazioni commerciali, tassi convenzionali o il saggio richiamato dall’art. 1284, quarto comma, c.c.
Il risultato non prevede capitalizzazione. Un eventuale anatocismo richiede la verifica delle condizioni dell’art. 1283 c.c. e del titolo applicabile.
Dati e risultato devono sempre essere verificati. Il calcolo è informativo e non sostituisce l’esame della documentazione e delle norme applicabili al caso concreto.