Spese di giustizia
Calcolo del contributo unificato
Individua l’importo in base a procedimento, valore e grado, mantenendo distinte le ulteriori somme eventualmente dovute.
Procedimento, valore e grado
Seleziona la voce specifica. Lo strumento distingue importi proporzionali al valore, contributi fissi, riduzioni e aumenti.
La voce relativa ai procedimenti speciali riguarda quelli per i quali l’art. 13 prevede la riduzione della metà; il procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies ss. c.p.c. resta invece soggetto al contributo intero.
Importo dovuto
Scaglione: oltre 26.000,00 € e fino a 52.000,00 €
Contributo unificato518,00 €
Dati e risultato da verificare. Esenzioni, valore processuale, domande riconvenzionali, chiamate in causa e presupposti dell’ulteriore contributo devono essere controllati sul fascicolo.
Metodo trasparente
Una struttura distinta per rito, valore e grado di giudizio
Per il processo civile viene selezionato lo scaglione previsto dall’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002; l’importo aumenta della metà nelle impugnazioni ed è raddoppiato in Cassazione. Lo strumento gestisce inoltre la riduzione dei procedimenti speciali, il raddoppio per le sezioni specializzate in materia d’impresa e la disciplina propria del lavoro.
Il processo tributario utilizza i sei scaglioni del contributo unificato tributario. Per la Cassazione tributaria viene applicata la misura prevista per il processo civile. I ricorsi amministrativi distinguono importi fissi, riti speciali e controversie in materia di appalti o provvedimenti delle autorità indipendenti.
Fonti e limiti
La corretta individuazione della voce dipende dal contenuto effettivo della domanda, dal valore processuale, dall’eventuale cumulo, dalle domande riconvenzionali e dalle esenzioni. L’ulteriore contributo ex art. 13, comma 1-quater, non consegue alla sola proposizione dell’impugnazione e va selezionato soltanto quando ne ricorrono i presupposti.
L’anticipazione forfettaria di € 27 è esposta separatamente e non costituisce contributo unificato. Non è aggiunta automaticamente nei procedimenti per i quali non è dovuta. Restano esclusi altri eventuali oneri, compreso l’importo previsto dall’art. 13, comma 2-bis, per i processi innanzi alla Corte di cassazione.
Dati e risultato devono sempre essere verificati. Il calcolo è informativo e non sostituisce l’esame della documentazione e delle norme applicabili al caso concreto.